Accesso civico

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, all’art. 5 c. 1 prevede l’obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i documenti, le informazioni e i dati previsti dalla normativa vigente, cui corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 97 del 2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:

diritto di accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, avente ad oggetto “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare, ed esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; esso consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali;

diritto di accesso civico “generalizzato”, introdotto dal d.lgs. n. 97 del 2016 e operativo a far data dal 23 dicembre p.v., avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013; anche in questo caso, la legittimazione è riconosciuta a “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; con il diritto di accesso generalizzato, in un’ottica completamente diversa rispetto a quella che ispira la legge n. 241 del 1990, l’ordinamento vuole favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Entrambi i diritti devono essere utilizzati esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Modalità di esercizio dell’accesso civico semplice

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata in carta libera al Responsabile della trasparenza.

L’amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro quindici giorni secondo le modalità sopra descritte.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.Lgs. n. 33/2013.

Responsabile della trasparenza: Daniela De Vita

trasparenza@formacamera.it

Via dell’Umiltà, 48 – 00187 Roma

Telefono: 06.571171

Titolare del potere sostitutivo: Ilaria Rovere

i.rovere@formacamera.it

Via dell’Umiltà, 48 – 00187 Roma

Telefono: 06.5711755

Modalità di esercizio dell’accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato va presentata a:

accessocivico@formacamera.it

Via dell’Umiltà, 48 – 00187 Roma

Telefono: 06.571171

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